Statuto della Società Italiana di Idatidologia (SItIda)
Art.1
La Società Italiana di Idatidologia, appresso indicata come SItI, è una organizzazione scientifica affiliata alla International Association of Hydatidology.
I suoi scopi principali sono la promozione della ricerca nel campo dell’Echinococcosi (E) e l’applicazione della conoscenza scientifica e dell’esperienza pratica al controllo dell’E in ambito nazionale.
Art. 2
La SITIda si propone di raggiungere i suoi obiettivi:
- tramite la cooperazione con associazioni internazionali;
- tramite la cooperazione con istituzioni ed organizzazioni governative e non governative, in programmi correlati al controllo, diagnosi, terapia, educazione sanitaria ed informazione, dell’E, nonché allo sviluppo di tecnologie nei settori indicati;
- tramite lo scambio di conoscenza ed idee a livello nazionale ed internazionale, organizzando congressi ed eventi scientifici locali, regionali e internazionali.
Art. 3
La sede della società è a Pavia, ma l’assemblea generale può deciderne lo spostamento.
Art. 4
La SITIda è costituita dai soci ordinari. Categorie ulteriori sono quelle di soci onorari, benefattori e consulenti.
Le richieste di affiliazione saranno sottoposte al consiglio direttivo che deve valutarle e presentarle all’ assemblea generale per il voto.
Tutti i membri accettano le disposizioni dello statuto e le decisioni dell’assemblea generale o altri organi della SITIda e contribuiscono alla sua reputazione.
Tutti i membri hanno diritto a partecipare alle assemblee e a ricevere le pubblicazioni della SITI .
Art. 5
Soci onorari, benefattori e consulenti
Il titolo di socio onorario può essere conferito a scienziati e ed altri professionisti che abbiano prodotto contributi di particolare rilievo scientifico o di altro tipo al progresso nel campo dell’E ; tali figure possono essere proposte dai membri .
I benefattori sono individui o gruppi di individui (fondazioni, industrie, etc) che abbiano contribuito finanziariamente in modo significativo alla società.
I consulenti sono esperti nel campo dell’E, nominati dal consiglio direttivo come soci dei comitati consultivi per compiti particolari.
Art. 6
L’affiliazione alla SITIda viene meno:
- con le dimissioni del socio;
- con il mancato pagamento della quota di iscrizione per due anni consecutivi; questi soci possono essere riammessi senza una nuova procedura di richiesta di iscrizione qualora regolino le pendenze finanziarie;
- per esclusione su decisione del consiglio direttivo
Ciascun socio può essere escluso dalla SITIda se il suo comportamento non è in accordo con lo statuto o se ha infranto i principi etici, scientifici o professionali o ha danneggiato in modo significativo la reputazione della SITI.
I soci esclusi hanno il diritto di appellarsi all’assemblea generale dell’International Association of Hydatidology.
Art. 7
Organi della SITIda sono:
- l’ assemblea generale (AG);
- il consiglio direttivo (CD);
- la tesoreria (T)
Art. 8
L’ AG è composta da tutti i suoi membri.
L’assemblea straordinaria può essere convocata dal CD o dalla T o dalla maggioranza ( metà + 1) dei membri aventi diritto di voto.
Il presidente deve convocare l’assemblea e far recapitare l’ordine del giorno almeno con un mese di anticipo.
Il segretario generale deve elaborare un protocollo della AG contenete tutte le informazioni e decisioni di rilievo.
L’AG può prendere decisioni se almeno la metà + 1 dei soci sono presenti. La presenza deve essere registrata con nomi e firme
Se non si raggiunge il quorum un’ altra AG può essere convocata 24 h più tardi, alla presenza di un socio qualsiasi.
Art. 9
Le competenze dell’AG sono:
- eleggere il CD e la T ;
- approvare l’ammissione e l’esclusione dei membri;
- discutere e votare la relazione del CD e la relazione finanziaria approvata dalla T;
- approvare le tariffe di iscrizione annuali per i membri;
- discutere ed approvare le modifiche degli statuti;
- approvare gli atti dell’assemblea;
- decidere le modalità di collaborazione con altre organizzazioni, associazioni o istituzioni;
- sciogliere la SITI
Art. 10
Il consiglio direttivo è composto da 7 membri che eleggono nel proprio seno un presidente, un vice-presidente ed un tesoriere.
Il segretario verrà nominato dal presidente fra tutti i soci regolarmente iscritti.
Art 11
I membri del CD vengono eletti, con un mandato di tre anni dall’assemblea generale, convocata allo scopo.
La rielezione nello stesso ruolo sarà permessa solo una volta.
I membri eletti svolgono le loro funzioni ad honorem
Art. 12
Le candidature del CD e della T sono stabilite tramite un singolo elenco che riporterà , per ogni funzione, l’attività professionale e scientifica ed un progetto di attività per il mandato.
Art. 13
L’elenco deve essere sottoposto al presidente almeno 6 mesi prima della AG successiva ed il presidente è tenuto ad informare il segretario della lista dei candidati e della sua composizione.
Il segretario deve inviare l’elenco ai soci tre mesi prima della AG
Art. 14
L’elezione avrà luogo nel giorno dell’assemblea generale con la supervisione di un board elettorale composto da 3 soggetti eletti per alzata di mano dalla AG.
Un elenco dei candidati verrà messo a disposizione del pubblico.
Il voto è personale e segreto.
Art. 15
Il patrimonio è costituito da donazioni, sovvenzioni, incassi delle quote di iscrizione e ogni altro contributo accettato.
Art. 16
La dissoluzione della SITI è competenza della AG, ma una decisione in tal senso può essere presa solo se nella AG viene raggiunto il numero di due terzi degli iscritti.
Art. 17
Tutti casi non previsti dallo statuto saranno decisi dal CD, con l’obbligo di sottoporre le decisioni prese all’AG successiva.
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